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Il finanziamento pubblico e privato della transizione ecologica nel settore sportivo tra Green Deal europeo e PNRR

Scritto da Angelo Francini • set 2023

Sintesi

SINTESI Lo studio si prefigge lo scopo di analizzare come l’obiettivo della transizione ecologica fissato dal Green Deal europeo possa trovare attuazione anche nel settore dello sport. In particolare, la presente analisi si propone di sottolineare come la pratica sportiva possa costituire un volano per la rigenerazione ambientale, utilizzando investimenti ecosostenibili, sia di natura pubblici che di natura privata

Abstract

ABSTRACT. The aim of this work is to analyze how the goal of ecological transition set by the European Green Deal can also be achieved in the sports sector. In particular, it intends to highlight how sports activities can be a driving force for environmental regeneration through sustainable investments, both public and private.

Contenuto

1. Osservazioni introduttive

Gli effetti del cambiamento climatico in corso rendono sempre più urgente riconsiderare la relazione tra l’uomo e l’ambiente al fine di governare tale complesso rapporto, garantendo lo sviluppo economico ma, nel contempo, riducendo le possibili conseguenze negative sull’ecosistema naturale e su beni primari quali la salute e la qualità della vita degli individui1.

L’interrelazione tra sistemi economici ed ecologici postula l’analisi economica del diritto al fine, appunto, di definire regole capaci di coniugare le esigenze sociali ed economiche con la tutela dell’ambiente, evitando un eccessivo impatto sul mercato.

«La libera accessibilità delle risorse naturali, che non hanno un prezzo, nonostante il loro indubbio valore, conduce al loro deterioramento. Il mercato non riesce, in altri termini, a stimolare la produzione di esternalità ambientali positive (associate al mantenimento dei servizi ecosistemici) né a frenare quelle negative (inquinamenti e sovraconsumi) i cui costi pertanto non vengono internalizzati adeguatamente nei processi di produzione e consumo»2 determinando «il c.d. “fallimento del mercato”, cioè l’incapacità della mano invisibile, secondo la nota metafora dell’economista Adam Smith, di determinare l’ottimale allocazione di beni e servizi»3.

Come noto, inoltre, l’efficacia delle politiche ambientali dei singoli ordinamenti nazionali può essere compromessa dall’assenza di analoghe misure vigenti all’interno degli ordinamenti dei Paesi limitrofi e comportare, altresì, potenziali svantaggi concorrenziali a favore di Paesi che operano sul mercato globale senza curarsi della sostenibilità ambientale4.

Da ciò deriva la necessità di fare emergere come prioritario in tutte le politiche pubbliche, internazionali, europee e nazionali, l’obiettivo dell’attuazione di uno sviluppo sostenibile, ovvero di uno «sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»5, secondo quanto sancito per la prima volta nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo nell’oramai notissimo Rapporto Brundtland6, che lo definisce come un processo fondato su quattro direttrici: ambientale, economica, istituzionale e sociale, interconnesse tra loro e di pari rilievo.

L’affermata correlazione tra tali ambiti ha fatto sì che, a partire dagli anni Ottanta, l’approccio delle politiche per la tutela ambientale si sia modificato ed arricchito, affiancando alle tradizionali misure sanzionatorie di command and control, vale a dire unilaterali e cogenti7, strumenti di tipo economico-finanziario, sia con l’imposizione di tasse ambientali8, sia mettendo a disposizione risorse e contributi, quali incentivi atti a sollecitare la disponibilità degli operatori economici ad introdurre processi produttivi con un minor impatto sull’ambiente9.

Sempre a livello internazionale10, il fine della tutela ambientale e l’importanza del legame intergenerazionale per la sua attuazione trovano espressione nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile11, approvata il 25 settembre 2015, il cui obiettivo 13 è dedicato alla «Lotta contro il cambiamento climatico» e richiede, al sotto-obiettivo 13.2, «di integrare le relative misure nelle politiche, strategie e pianificazioni nazionali».

Un ruolo fondamentale è rivestito dall’innovazione tecnologica, come attestato dal successivo Accordo sul clima, siglato a Parigi il 12 dicembre 201512, che, all’art. 10, comma 5, afferma come «accelerare, incoraggiare e favorire l’innovazione» sia «essenziale per una risposta mondiale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile»13, riconosce quanto sia determinante la disponibilità di risorse finanziarie da indirizzare verso «un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima»14, attraverso «un’ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo dei finanziamenti pubblici»15.

Anche l’Unione europea16, parte attiva nella definizione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi, assegna importanza primaria alla tutela ambientale, ponendo la sostenibilità tra i pilastri della programmazione 2019-2024 e 2021-202717, raccogliendo le iniziative in tema di cambiamento climatico, produzione di energia da fonti rinnovabili e transizione verso un’economia a zero emissioni nel Green Deal europeo del 201918.


2. Attuazione del Green Deal europeo tra nuovo Bauhaus europeo e Nearly Zero-Energy Sports Facilities

In continuità con la produzione normativa e con gli orientamenti di indirizzo generali adottati negli ultimi decenni19, il Green Deal europeo, attribuisce alla sostenibilità e al benessere dei cittadini una funzione strategica nella definizione delle politiche economiche e degli interventi dell’Unione europea.

Infatti, la perdita della biodiversità, il degrado degli ecosistemi, i cambiamenti climatici e ambientali sempre più veloci e le risorse ancor più limitate hanno determinato una crescente domanda di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili20, cui devono «corrispondere gli investimenti e l’innovazione necessari»21, così da contribuire a migliorare le prestazioni e la resilienza in tutti i settori dell’economia, con soluzioni al tempo stesso efficienti in termini di costi e valide per le imprese e la società nel suo complesso.

Il conseguimento dell’obiettivo di un’economia climaticamente neutra, ovvero «moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva»22, che nel 2050 arrivi a non generare più emissioni nette di gas a effetto serra, necessita però di un approccio politico e culturale di tipo onnicomprensivo e interdisciplinare, come sancito dalla stessa Commissione europea23 che sollecita l’accelerazione della transizione ecologica in numerosi ambiti della quotidianità dei cittadini europei, compresi i luoghi in cui essi vivono, lavorano, trascorrono il loro tempo libero e si spostano, e nei relativi territori, promuovendo un nuovo stile di vita che riguardi anche l’ambiente edificato24.

Infatti, la costruzione, l’utilizzo e la ristrutturazione degli edifici comportano l’assorbimento di quantità significative di energia e risorse minerarie, fino al 40% del consumo energetico complessivo25.

Per «creare luoghi [...] belli, sostenibili, inclusivi, accessibili e a prezzi abbordabili per tutti, in particolare in risposta alla crisi climatica»26, la Commissione, introduce il progetto di un nuovo Bauhaus europeo (NEB)27, affermando che «diverse caratteristiche del Bauhaus storico hanno rappresentato il punto di partenza per la visione del nuovo Bauhaus europeo. Il Bauhaus storico, fondato nel 1919, emerse in un momento di profonda trasformazione verso l’era sociale e industriale moderna. I fondatori affrontarono questa trasformazione nell'ambito del proprio lavoro cercando soluzioni alle nuove sfide. Ben presto diventò un movimento culturale globale, riunendo artisti, designer, architetti e artigiani. Questo approccio transdisciplinare è inoltre essenziale per affrontare le sfide dei nostri tempi, dal momento che ci troviamo ancora una volta a fare fronte a una profonda trasformazione. Come un secolo fa, la questione dei materiali innovativi resta fondamentale. Mentre all’epoca si usavano cemento e acciaio, oggi dobbiamo andare alla ricerca di più materiali basati sulla natura e prodotti in modo sostenibile e sviluppare soluzioni produttive a basse emissioni di carbonio per tutti i materiali. Ciò vale sia per l’edilizia che per la moda, la progettazione, l’arredamento, i trasporti o l’energia»28.

La Commissione sottolinea come il nuovo Bauhaus europeo «apporta una dimensione culturale e creativa al Green Deal»29 per «fornire a tutti i cittadini un accesso a beni [...] a minore intensità di carbonio nei luoghi in cui vivono e lavorano, così come negli edifici pubblici e negli alloggi privati»30.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sottolinea che «lo sviluppo di nuovi prodotti e metodi di costruzione in collaborazione con gli urbanisti, i progettisti, i produttori di materiali da costruzione e il settore edilizio [...] sarà un fattore importante per il successo»31 dell’iniziativa della Commissione e aggiunge che «sarà necessario concentrare l’attenzione sulla manutenzione del patrimonio edilizio [...] per preservare le risorse ed evitare i rifiuti da costruzione»32, sviluppando nuove tecniche e nuovi metodi.

Una pianificazione urbana che, in linea con lo spirito del nuovo Bauhaus europeo, promuova l’efficienza energetica e l’economia circolare33 nella costruzione, nella ristrutturazione, nella manutenzione e nell’utilizzo degli edifici e degli spazi deve necessariamente includere la valorizzazione degli impianti sportivi in ragione della funzione strategica dello sport per il benessere della collettività34.

Infatti, «lo sport consente alla società civile di incanalare le proprie capacità in modo costruttivo, arricchendola dei valori positivi secondo un approccio unico e multidimensionale che contribuisce al benessere fisico e mentale»35.

In linea con i princìpi del Green Deal europeo e dell’Agenda 203036, «la pratica sportiva rappresenta uno strumento per promuovere la mobilità sostenibile e la rigenerazione ambientale di aree urbane nell’ottica dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Le infrastrutture sportive, se trasformate in Nearly Zero-Energy Sports Facilities, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, insieme allo svolgimento di eventi a bassa impronta carbonica»37.


3. Sostegno finanziario per la transizione verde del settore sportivo

Affinché possa fattivamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo, anche il settore dello sport deve poter contare su investimenti crescenti nell’innovazione e nella ricerca, così da supportare la transizione verso pratiche più verdi, sostenibili e maggiormente responsabili38.

Infatti, da un lato, «le conseguenze dei cambiamenti climatici, come l’innalzamento delle temperature, prolungati periodi di siccità e l’aumento delle inondazioni, pongono sempre più limiti agli spazi e al tempo a disposizione per la pratica sportiva»39; dall’altro lato, «taluni aspetti dello sport possono essere fonte di emissioni di gas a effetto serra, oltre ad avere un impatto negativo sull’ambiente»40, quali, tra gli altri, «gli impianti sportivi ad elevato consumo di risorse (energia e acqua in particolare)»41 e «il crescente numero di eventi sportivi ad ogni livello (compresi allenamenti, grandi delegazioni e la costruzione di infrastrutture temporanee dedicate)»42.

Con la Comunicazione del 14 gennaio 2020, n. 21, intitolata Piano di investimenti per un’Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, la Commissione afferma la necessità che gli investimenti per la tutela dell’ambiente riguardino tutti i settori dell’economia, quindi, anche quello sportivo, e delinea tre dimensioni di sviluppo: «in primo luogo, nel prossimo decennio il piano mobiliterà, attraverso il bilancio dell’UE, almeno 1.000 miliardi di EUR di investimenti sostenibili [...] la più ingente porzione di spesa pubblica mai assegnata finora; [...] in secondo luogo, esso creerà un quadro favorevole per gli investitori privati e il settore pubblico; [...] in terzo luogo il piano fornirà un sostegno su misura alle amministrazioni pubbliche e ai promotori di progetti per quanto riguarda l’individuazione, la strutturazione e la realizzazione di progetti sostenibili»43.

Inoltre, va sottolineato che il settore pubblico può senza dubbio favorire la transizione verde dello sport, garantendo un’adeguata diffusione delle informazioni44 e adoperandosi «per includere criteri ambientali e impegni a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel processo di valutazione per il finanziamento e il sostegno pubblici, per l’organizzazione di eventi sportivi a tutti i livelli»45 nonché «nella costruzione, nella ristrutturazione e nella manutenzione di impianti sportivi o nella produzione di attrezzature sportive»46.

In tutti gli ambiti, la transizione verso un’economia sostenibile, scopo dell’Accordo di Parigi e del Green Deal europeo, dovrà inevitabilmente fondarsi su scelte di finanza altrettanto sostenibile47, ovvero che tengano «in debita considerazione […] i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine»48.

Dal momento che l’entità degli investimenti richiesti supera la capacità del settore pubblico, il raggiungimento degli obiettivi climatici ed ambientali «trova nell’economia di mercato un punto di snodo fondamentale»49 ed è indispensabile sollecitare i flussi finanziari privati50 al fine di aumentarne il coinvolgimento negli sforzi intrapresi, in particolare, riguardo alla partecipazione ad attività eco-innovative51 e all’adozione di nuove tecnologie.

La Commissione, con la Comunicazione sul Green Deal europeo e con la Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy, riafferma il ruolo determinante che il settore privato può ricoprire per finanziare la transizione verde e, al contempo, per accelerare il superamento della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19.

Con il Regolamento 2020/852, del 18 giugno 2020, cosiddetto Regolamento Tassonomia, l’Unione europea delinea un primo strumento per dare effettività alle iniziative di finanza sostenibile, attraverso la definizione di un sistema di classificazione per gli investimenti basato sul princìpio Do Not Significant Harm (DNSH).

Il DNSH, oltre ad essere uno dei princìpi fondanti gli orientamenti e gli indirizzi comunitari in materia di ecosostenibilità derivanti dal Green Deal europeo, trova espressione nel Dispositivo europeo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility), adottato con il Regolamento UE 2021/241, quale strumento innovativo di sostegno finanziario diretto agli Stati membri per affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi da COVID-19 nell’ambito del programma Next generation EU52, mantenendo, contestualmente, assolutamente sempre prioritarie le finalità della transizione verde.

Infatti, tanto nel Considerando 25 che all’art. 5, il Regolamento 2021/241 qualifica il DNSH come una delle principali condizionalità per l’elaborazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR)53 che gli Stati membri sono tenuti a redigere per la successiva attribuzione delle risorse, stabilendo che tutte le misure (riforme e investimenti) devono essere conformi ad esso.


4. Normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, tra PNRR e Riforma dello Sport

In relazione ai 6 Pilastri in cui le aree di intervento europee sono strutturate nel Regolamento 2021/24154, il PNRR italiano55 si articola in altrettante Missioni, sviluppate «intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale»56.

Nella logica dello sviluppo sostenibile, dette tematiche trovano piena attuazione anche attraverso lo sport, che favorisce l’inclusione sociale ed il benessere collettivo ma è anche un fattore economico di rilievo, a partire «dall’impiantistica al turismo sportivo estivo e invernale, oltre alle molteplici attività complementari che vi ruotano attorno, da quelle manifatturiere a quelle delle attrezzature»57.

I relativi interventi del PNRR sono compresi nell’ambito di due Missioni: la 4, Istruzione e ricerca, finalizzata a rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e la ricerca e il trasferimento tecnologico, e la 5, Inclusione e coesione, tesa a facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione ed il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, e favorire l’inclusione sociale.

Nello specifico, il Piano stanzia 300 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole e 700 milioni per la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati.

I fondi «serviranno a colmare la carenza di strutture e attrezzature sportive negli edifici scolastici, attraverso la costruzione e la ristrutturazione, potenzialmente, di oltre 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive»58 nonché alla «realizzazione o […] ristrutturazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati»59, con particolare riguardo al recupero funzionale, alla rimozione delle barriere architettoniche ed al miglioramento dell’efficienza energetica.

Nell’ambito dei provvedimenti nazionali di attuazione del PNRR ed anche al fine di valorizzare le periferie urbane, all’art. 15, comma 5-ter, il recente D.L. 13/202360 assegna alle Regioni e agli Enti locali il compito di provvedere «alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione».

A parere di chi scrive, gli interventi, in ragione dell’imprescindibile rispetto del citato princìpio del DNSH, risultano strettamente correlati anche alla Missione 2, Rivoluzione verde e Transizione ecologica, in quanto devono necessariamente comportare il rafforzamento dell’efficienza energetica degli edifici61, che rappresenta «una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati»62.

Anche per il settore dello sport, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR per mezzo di specifici progetti finanziati con risorse europee potrebbe essere accelerato dall’apporto di ulteriori investimenti derivanti dall’iniziativa privata, con un effetto moltiplicatore per la ripresa.

Nel Piano, infatti, «in via prudenziale, non si tiene conto esplicitamente della possibilità che i fondi del PNRR vengano utilizzati per sostenere oppure attrarre investimenti privati attraverso il mercato, ad esempio tramite forme di partenariato pubblico-privato, contributi a progetti di investimento, prestiti o garanzie. In tal caso l’impatto sarebbe […] ben maggiore per l’operare di un effetto leva»63.

Un apporto rilevante alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano potrebbe venire, quindi, dall’utilizzo del project financing64, istituto finalizzato proprio alla cooperazione tra i soggetti pubblici e i privati allo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico, facendo in modo che la Pubblica Amministrazione possa usufruire del finanziamento e dell’expertise dei soggetti privati65.

«Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi»66 e «tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate»67, il D.Lgs. 38/2021, di attuazione della L. 86/2019 di delega per la riforma dello sport, all’art. 4, disciplina una specifica forma di project financing, destinata anche ad associazioni o società sportive dilettantistiche o professionistiche, in base alla quale il soggetto che intende realizzare l’intervento può presentare alla Pubblica Amministrazione un documento di fattibilità delle possibili alternative progettuali, unitamente ad un piano economico-finanziario che individua , «tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire»68, inclusa la corretta ripartizione dei rischi tra le parti, esplicitando l’effettiva capacità di intervento dell’operatore economico privato e, nel contempo, permettendo al soggetto pubblico di gestire in modo efficiente le proprie risorse69, valorizzando contemporaneamente il «territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica»70.


5. Considerazioni conclusive

La necessità di governare gli effetti del cambiamento climatico in corso per preservare l’ambiente e, con esso, per tutelare gli interessi anche delle future generazioni implica costi, sia economici che sociali, elevati al punto da richiedere la mobilitazione di ingenti risorse pubbliche e private.

Come affermato, a livello internazionale, dall’Agenda 2030 e dall’Accordo di Parigi, e, a livello europeo, dal Green Deal, la convergenza delle risorse pubbliche e private è strategica per il sostegno della transizione ecologica.

Il princìpio-cardine della tutela ambientale è oggi sancito dalla nostra Carta Costituzionale a seguito della modifica degli artt. 9 e 4171, rispettivamente, quale preciso impegno della Repubblica alla salvaguardia dell’ambiente, «anche nell’interesse delle future generazioni»72, e quale limite per l’iniziativa economica, pubblica e privata73.

L’inscindibile collegamento tra ambiente, crescita e competitività del sistema economico nella direzione di uno sviluppo sostenibile deve portare alla cooperazione tra pubblico e privato, alla luce anche della specifica modifica del citato art. 41 della Costituzione, il cui terzo comma, assegna alla legge il compito di indirizzare e coordinare lattività economica, pubblica e privata, a fini tanto sociali quanto, appunto, ambientali.

Tra i finanziamenti pubblici e gli investimenti privati deve instaurarsi una relazione di stimolo e di potenziamento reciproco; infatti, «il capitale pubblico ha la funzione di movimentare l’investimento privato facendo leva sull’effetto moltiplicatore della spesa aggiuntiva e sulla rimozione delle barriere derivanti dalla scarsa attrattività dei progetti in ragione di ostacoli tecnologici, eccessivi rischi ed incertezze»74.

Il ruolo strategico che l’attività sportiva è chiamata a ricoprire ai fini dell’attuazione dello sviluppo ecosostenibile, come sopra rappresentato, comporta che tutti i portatori di interesse, dagli enti pubblici e privati ai cittadini, debbano avere piena consapevolezza della loro responsabilità, individuale e collettiva, nonché delle conseguenze delle loro azioni nella pratica o nell’organizzazione delle attività sportive per l’impatto che ne deriva sull’ambiente circostante.

La recente proposta di legge costituzionale tesa a sancire «il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico»75 dell’attività sportiva è ulteriore conferma della sempre più diffusa consapevolezza della sua importanza.

La disponibilità di risorse europee e nazionali76 appare, quindi, occasione per avviare interventi di riqualificazione degli impianti sportivi che vadano oltre la singola opera e siano d’impulso per il miglioramento dell’intero contesto urbano, anche sollecitando interventi da parte dei privati.

Quanto riportato trova conferma nel recentissimo Regolamento Ripristino della natura, approvato dal Parlamento Europeo lo scorso 12 luglio, che ribadisce come sia indispensabile, ai fini della tutela ambientale, procedere anche alla riqualificazione dei contesti urbani, «integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, […], nella progettazione degli edifici»77, inclusi gli impianti sportivi78 e, al Considerando 70, come siano essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In conclusione, ai fini della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, lo sport può fungere da volano per la rigenerazione urbana, con impatti positivi sulla qualità della vita delle persone, attraverso la ristrutturazione degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi, la massima riduzione del rumore e delle sostanze inquinanti, il riciclo delle attrezzature sportive debitamente adeguate e il minimo uso di materiali pericolosi.

1 La dottrina in tema è assai ampia, tra tutti si vedano: B. Bertarini, Il finanziamento pubblico e privato dell’European Green Deal: la tassonomia delle attività economicamente ecosostenibili e la proposta di regolamento europeo sugli european green bonds, in AmbienteDiritto.it, 2022 n. 1; A. Canepa, Intervento pubblico e finanza sostenibile per la transizione ecologica (coautore L. Ammannati), in Rivista trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 4/2022; M. Magri, Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?, in AmbienteDiritto.it, 2021, n. 4; P. Lombardi, L’accesso alla giustizia nel quadro dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile: riflessioni a margine delle cliniche legali in Italia, in Federalismi, n. 16/2020; C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare, in Diritto amministrativo, 4/2020; L. Ammannati (a cura di), La transizione energetica, Giappichelli, Torino, 2018; L. Ammannati, La transizione dell’Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato, in ENEA- Energia, Ambiente e Innovazione, 2/2018; E. Fasoli, Responsabilità dello Stato e riparazione delle perdite non economiche connesse ai cambiamenti climatici ai sensi dell’Accordo di Parigi, in Rivista di diritto internazionale, 2018, n. 1; J. Morand, J. Deviller, L’Accordo di Parigi e l’irresistibile principio di solidarietà, in Diritto e processo amministrativo, 2017, n. 1; L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile. Governance multimodalità fiscalità, Editoriale scientifica, Napoli, 2017; M. Montini, Riflessioni critiche sull’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in Rivista di diritto internazionale, 2017, n. 3; S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 1; M. Gervasi, Rilievi critici sull’Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell’evoluzione dell’azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico, in La Comunità Internazionale, 2016, n. 1; M. Montini, L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2015, n. 4.

2 E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, in E. Bani, F. Di Porto, G. Luchena, E. Scotti, Lezioni di diritto dell’economia, Giappichelli, Torino, 2023, p. 230.

3 Ibidem.

4 E. C. Raffiotta, Gli strumenti economici per la tutela dell’ambiente, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone (a cura di), Diritto dell’ambiente, Il Mulino, 2017, Bologna, p. 347.

5 Report of the World Commission on Environment and Development, Our common future, p. 15.

6 Il rapporto Our common future, identificato dal nome della Presidente Gro Harlem Brundtland della World Commission on Environment and Development, istituita in ambito ONU nel 1983.

7 N. Rangone, Regolazione e mercati, in G. Lemme (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Cedam, Milano, 2021, p. 409.

8 C. Pinto, I diversi strumenti di tutela ambientale: fallimenti delle pubbliche amministrazioni e inefficienze del libero mercato, in AmbienteDiritto, n. 1/2021, p. 13, che afferma come «per “tassa ambientale” – “Green Tax” o “Ecotax”– si intende un’imposta la cui base imponibile è costituita da un’unità fisica avente un impatto negativo comprovato e specifico sull’ambiente e che è definito nel Sistema europeo dei conti come una tassa. Le tasse ambientali vengono denominate “strumenti indiretti” di intervento in campo ambientale in quanto non si tratta di un comando diretto nei confronti dei soggetti, ovvero non vi sono dei limiti generali né degli standard di comportamento che vengono imposti all'attività produttiva delle imprese, ma si è in presenza di uno strumento di tipo fiscale finalizzato a far corrispondere un certo pagamento ad una determinata attività e a far pagare di più un determinato tipo di sostanza o prodotto, in modo da disincentivare comportamenti inquinanti e cercare così di incentivare la diffusione di attività più ecologiche, costituendo dunque un modo di pilotare le scelte delle imprese attraverso una logica puramente economica».

9 C. Pinto, I diversi strumenti di tutela ambientale: fallimenti delle pubbliche amministrazioni e inefficienze del libero mercato, in AmbienteDiritto, n. 1/2021, p. 6.

10 Le politiche in materia di tutela dell’ambiente vengono elaborate sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite (Conferenza sull’ambiente umano) convocata per affrontare il tema delle piogge acide dall’Assemblea generale dell’ONU, nel 1972, a Stoccolma, dove vennero emanati tre documenti: una Dichiarazione di princìpi, un Piano mondiale di azione ambientale ed una Risoluzione relativa ad accordi istituzionali e finanziari. Il primo princìpio della Dichiarazione afferma che «L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future». Per un approfondimento si rinvia a: G. Rossi, (a cura di) Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, p. 30. Sempre sul tema, si richiama la Carta mondiale della natura, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28/10/1982.

11 Approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 70/1, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. L’Agenda individua 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, declinati in 169 Target o Sotto-obiettivi, a loro volta connessi a più di 240 indicatori.

12 L’Accordo, entrato in vigore il 4 novembre 2016, stabilisce che è necessario limitare il riscaldamento globale entro 1,5 gradi centigradi tramite politiche energetiche aggressive, compreso l’aumento del prezzo dell’energia proveniente da fonti fossili, e accelerare gli investimenti in tecnologie pulite. I tre punti principali dell’Accordo richiedono che sia raggiunto un equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di gas-serra dal 2050 in poi, mantenendo l’aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi, che siano analizzati i risultati raggiunti ogni quinquennio e che siano stanziati fondi pari a 100 miliardi di dollari l’anno. Per un approfondimento sul tema, si rinvia, su tutti, a: M, Montini, Riflessioni critiche sull’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in Rivista di Diritto Internazionale, Fasc. n. 3/2017.

13 Art. 10, comma 5, dell’Accordo di Parigi.

14 Art. 2, comma 1, punto c) dell’Accordo di Parigi.

15 Art. 9, comma 3, dell’Accordo di Parigi.

16 L’attenzione al tema dell’ambiente in ambito europeo risale almeno agli anni Ottanta del Ventesimo secolo, anche grazie al contributo della giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale, nella sentenza n. 240/83 del 7 febbraio 1985, afferma come la tutela dell’ambiente costituisca «uno degli scopi essenziali della Comunità» o, ancora, nella sentenza n.302/86 del 20 settembre 1988, dichiara come la tutela dell’ambiente sia un’esigenza imperativa. Negli stessi anni viene approvato l'Atto unico europeo (1987) che all’Ambiente dedica il Titolo VII, costituendo, così, una prima base giuridica per una politica ambientale comune volta a salvaguardare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Con il Trattato di Amsterdam (1999) si inserisce l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali della UE promuovendo lo sviluppo sostenibile con lo scopo di combattere i cambiamenti climatici riaffermato definitivamente con il Trattato di Lisbona (2009). Per un maggior approfondimento riguardante il quadro di riferimento della politica dell'Unione in materia di ambiente, si rinvia, tra gli altri, a: C.Kurrer, Politica ambientale: principi generali e quadro di riferimento, in Note tematiche sull'Unione europea del Parlamento Europeo, n. 10/2021. Per un ulteriore approfondimento riguardante i nodi problematici del Diritto e della legislazione a tutela dell’ambiente in ambito comunitario, si richiamano, per tutti, M.P. Chiti, Ambiente e ‘costituzione’ europea: alcuni nodi problematici, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, Firenze, Fondazione Carlo Marchi, vol. 1/1999.

17 M. Cozzio, Gli appalti pubblici come strumento di orientamento delle strategie d’impresa verso la sostenibilità: punti fermi e prospettive in ambito internazionale ed europeo, in Rivista Trimestrale degli appalti, n. 3/2021, p. 1192.

18 Il Green Deal europeo, COM (2019) 640 final, annunciato a dicembre 2019 dalla Commissione Europea, è una nuova strategia di crescita dell’Unione europea per rendere l’economia moderna, entro il 2050. efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità, col fine di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

19 Tra le principali, si ricordano: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano di efficienza energetica 2011, COM (2011)109 def., 8/03/2011; Programma generale di azione della UE, Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, COM (2012)710 final, 29/11/2012; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Costruire il mercato unico dei prodotti verdi, COM (2013)196), 9/04/2013; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Verso un’economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti, COM (2014) 398 final/2, 25/09/2014; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia sul metodo comune per valutare prestazioni ambientali, COM (2014) 445 final, 1/07/2014; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, COM (2015) 614 final, 2/12/2015.

20 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020, Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, COM (2012) 710 final, del 29/11/2012.

21 Punto 1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una nuova strategia industriale per l ’Europa, COM (2020) 102 del 10/03/2020.

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal Europeo, COM (2019) 640 final, 11/12/2019.

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Nuovo Bauhaus europeo, COM (2021) 573 final, del 15/09/2021.

24 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal Europeo, COM (2019) 640 final, 11/12/2019, p. 10.

25 Ibidem.

26 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, Nuovo Bauhaus europeo, del 23/02/2022, p.1.

27 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e Al Comitato delle Regioni, Nuovo Bauhaus europeo: Bello, sostenibile, insieme, COM (2021) 573 final, 15/09/2021.

28 Punto 3.1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e Al Comitato delle Regioni, Nuovo Bauhaus europeo: Bello, sostenibile, insieme, COM (2021) 573 final, 15/09/2021, p. 4.

29 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, Nuovo Bauhaus europeo, del 23/02/2022, p. 1.

30 Ibidem.

31 Ibidem.

32 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, Nuovo Bauhaus europeo, del 23/02/2022, p. 2.

33 In tema v., ex multis, A.C. Nicoli, Economia circolare e contrasto alla criminalità ambientale nel ciclo dei rifiuti. Un approccio integrato, in Federalismi, n. 3/2023; G. Vivoli, L’economia circolare davanti alla Corte Costituzionale: le competenze legislative regionali nella “gestione” dei materiali spiaggiati, in AmbienteDiritto, n.3/2022; V. Molaschi, L’economia circolare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in AmbienteDiritto n.1/2022; G.Marchiano’, L’economia circolare con particolare attenzione ai rifiuti urbani, ex D.L. n. 121 del 3 settembre 2020, in AmbienteDiritto, n. 1/2022; S. Antoniazzi, Transition to the Circular Economy and Services of General Economic Interest, in Federalismi, n. 7/2021; F. CAMPLANI, L’economia circolare nel sistema del diritto (penale) ambientale. Considerazioni introduttive e sviluppi attuali, in L-JUS. Rivista semestrale del centro studi Rosario Livatino, n. 2/2021; U.Barelli, Dai rifiuti la transizione verso l’economia circolare, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 15/2020; M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2020; P. Lombardi, Il Patto mondiale per l’ambiente tra economia circolare e discipline di settore, in Rivista giuridica di urbanistica, 2019; F. De Leonardis (a cura di), Studi in tema di economia circolare, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2019; S. Capelli (a cura di ) Verso un’economia realmente circolare – norme, voci, storie, Associazione comuni virtuosi, Esper, Torino, 2019; E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Rivista giuridica Il diritto dell’economia, n. 1/2019, R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, Il Piemonte delle Autonomie, in Rivista quadrimestrale di Scienze dell’Amministrazione, n. 2/2018; J. G. Piero, Elementi di economia ambientale per lo sviluppo sostenibile, Aracne, Roma, 2017.

34 Punto 21 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sull'innovazione nello sport, (2021/C 212/02), 4/06/2021.

35 Punto 3.1 del Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, L’azione dell’UE per il periodo post covid-19: migliorare la risposta attraverso lo sport, 23/03/2021.

36 Dove, al Punto 37, si afferma come «Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l’emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità».

37 Punto 3.4 del Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, L’azione dell’UE per il periodo post covid-19: migliorare la risposta attraverso lo sport, 23/03/2021.

38 Punto 43 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’innovazione nello sport, 8770/21, 18 maggio 2021, p.12. Il Consiglio cita «Le iniziative connesse all’innovazione nello sport trovano opportunità di sostegno finanziario attraverso i programmi dell’UE Erasmus+, LIFE, Orizzonte Europa, Europa digitale e il programma "UE per la salute" (EU4Health), nonché attraverso i fondi della politica di coesione (principalmente il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e le iniziative UE per la ripresa, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza e REACT-EU».

39 Punto 4 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul tema Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile, (2022/C 170/01), 25/04/2022.

40 Punto 6 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul tema Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile, (2022/C 170/01), 25/04/2022.

41 Ibidem.

42 Ibidem.

43 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, COM (2020) 21 final, 14.1.2020, p. 2.

44 Punto 43 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'innovazione nello sport, 8770/21, 18 maggio 2021, p. 12.

45 Punto 28 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul tema Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile, 7764/22, del 4/04/2022, p. 8.

46 Punto 53 delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul tema Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile, 7764/22, del 4/04/2022, p. 12.

47 In riferimento, si richiamano, su tutti: G. Cardillo, E. Bendinelli, G. TorluccioCOVID‐19, ESG investing, and the resilience of more sustainable stocks: Evidence from European firms, in BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, 2023, n.32; A. Del Giudice, La finanza sostenibile. Strategie, mercato e investitori istituzionali, Giappichelli, Torino, 2022. Per una definizione di finanza sostenibile, come riportato nella Comunicazione della Commissione Europea, COM (2018) 97, 8/03/2022, si intende «il processo di tenere in debita considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine. Più precisamente, le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all’attenuazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi nonché in senso lato all’ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale».

48 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, COM (2018) 97 final, 8/03/2018, p. 2.

49 B. Bertarini, Il finanziamento pubblico e privato dell’European Green Deal: la tassonomia delle attività economicamente ecosostenibili e la proposta di regolamento europeo sugli european green bonds, in AmbienteDiritto.it, 2022, n. 1, p. 532.

50 Punto 2.1 del Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, Strategia rinnovata per la finanza sostenibile, ECO/559, 8/12/2021, p. 2.

51 Per ecoinnovazione s’intende «qualsiasi innovazione che scaturisce in un progresso significativo verso l’obiettivo dello sviluppo sostenibile riducendo le incidenze delle nostre modalità produttive sull’ambiente, rafforzando la resilienza della natura alle pressioni ambientali o permettendo un uso più efficiente e responsabile delle risorse naturali. Tramite il sostegno ai nuovi processi, tecnologie e servizi che permettono un maggior rispetto dell’ambiente da parte delle imprese, l’ecoinnovazione contribuisce all’ottimizzazione delle potenzialità di crescita dell’Europa rispondendo nel contempo alle nostre sfide comuni: cambiamenti climatici, penuria di risorse, perdita di biodiversità. L’ecoinnovazione rappresenta altresì un’opportunità per le imprese, perché determina una diminuzione dei costi, aiuta a cogliere nuove opportunità di crescita e migliora l’immagine aziendale agli occhi dei consumatori. Per questi motivi l’Unione europea (UE) deve accelerare la concretizzazione delle buone idee in sviluppi commerciali e industriali eliminando gli ostacoli economici e normativi e promuovendo gli investimenti, la domanda e la sensibilizzazione». Commissione europea, Direzione generale dell’Ambiente, Ecoinnovazione – La chiave per la competitività futura dell'Europa, Ufficio delle pubblicazioni, 2013.

52 Due sono i principali strumenti del Next Generation EU: il Dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF) c.d. Recovery Fund ed il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-UE). Per un’analisi giuridica si rimanda, tra gli altri, a: E. Bressanelli, L. Quaglia, La Genesi del Next Generation EU: intergovernativismo vs sovranazionalismo? in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche n. 3/2021; nonché, dalla prospettiva italiana, si vedano: L. Bartolucci, Le reazioni economico-finanziarie all’emergenza Covid-19 tra Roma, Bruxelles e Francoforte (e Karlsruhe), in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 2/2021; A. Martinelli, La risposta dell’Unione europea alla pandemia Covid-19, in Quaderni di scienza politica, n. 2/2021.

53 Per un’ampia analisi sul tema, si rinvia a: C. Tozzi, Procedure normative per l’attuazione del PNRR: tra vecchie e nuove prospettive di riforma, in Federalismi, n. 3/2023; M. D’Alberti, Il PNRR nel contesto delle pianificazioni, in Federalismi, Paper 15/02/2023; M. A. Sandulli, Problematiche generali dell’attuazione del PNRR, in Federalismi, Paper 15/02/2023; A. Manzella, L’indirizzo politico, dopo Covid e PNRR, in Federalismi, n. 19/2022; M Cocconi, Le riforme dell’istruzione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Federalismi, n. 11/2022; N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi, n. 1/2022; A. Sciortino, PNNR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in Federalismi n.18/2021; M. Clarich, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in ASTRID Rassegna n. 12/2021; G. Menegus, La governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la politica alla prova dell’attuazione, in Quaderni costituzionali, n. 4/2021; M. Guidi, M. Moschella, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: dal Governo Conte II al Governo Draghi, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 3/2021; B. Caravita, PNRR e Mezzogiorno: la cartina di tornasole di una nuova fase dell’Italia, in Il PNRR alla prova del Sud, a cura di L. Bianchi e B. Caravita, Editoriale scientifica, Napoli, 2021.

54 All’art. 3, rubricato Ambito di applicazione, vengono indicate le 6 aree di intervento di pertinenza europea, così strutturate: a) transizione verde; b) trasformazione digitale; c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti; d) coesione sociale e territoriale; e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e f) politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

55 Il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/2021, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea, COM (2021) 344 final, 22/06/2021.

56 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Obiettivi generali e struttura del Piano, p. 14.

57 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione5, Componente2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, p. 223.

58 Ibidem.

59 Ibidem.

60 Convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

61 A. S. Bruno, Il PNRR e il principio del Do Not Significant Harm (DNHS) davanti alle sfide territoriali, in Federalismi, n.8/2022, p. 8; l’Autrice afferma, infatti, come: «La Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e la Missione 5 (Inclusione e coesione) del PNRR appaiono chiaramente collegate tra loro, come dimostrato dal richiamo ad interventi trasversali che, pur muovendo da esigenze di rigenerazione urbana, risultano finalizzati al recupero del degrado sociale e ambientale, attraverso la realizzazione di strutture di edilizia residenziale pubblica e la rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie esistenti, in una prospettiva di coesione sociale e territoriale, quale pilastro fondamentale dell’intera programmazione».

62 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, p. 122.

63 Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Valutazione dell’impatto macroeconomico, p.248.

64 Vastissima la dottrina in tema; ex multis, M. Nicola, W. Tortorella, Partenariato Pubblico Privato e Project Finance, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2021; G. L. Pietrantonio, Il Project Financing tra pubblico e privato, Giappichelli, Torino, 2018; E. Parisi, Selezione del promotore e tutela giurisdizionale nel Project Financing a iniziativa privata, in Il diritto processuale amministrativo, vol. 36, fasc. 4/2018; M. Meschino, A. Lalli, Il partenariato pubblico privato e le concessioni, Dike Giuridica, Roma, 2017.

65 D. Siclari, Il ruolo del partenariato pubblico-privato alla luce del PNRR, in Dialoghi di diritto dell’economia, n. 2/2022, p. 92.

66 Art. 4, comma 1, D.Lgs. 38/2021.

67 Ibidem.

68 Ibidem.

69 S. Di Cunzolo, Il Project Finance, in M. Meschino, A. Lalli, (a cura di) Il partenariato pubblico privato e le concessioni, p. 85.

70 Art. 4, comma 2, D.Lgs. 38/2021.

71 Modificati con L.Cost. 1/2022. In tema, si rinvia a: F. Cortese, Sulla Riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: Alcune Osservazioni, in AmbienteDiritto n.4/2022; G. Trenta, Riflessioni sulla recente modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente, in AmbienteDiritto n. 4/2022; G. Marcatajo, La Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente, AmbienteDiritto n. 1/2022.

72 Art. 9, comma 3, Cost.

73 In tema di regolazione dell’iniziativa economica, il rinvio è per tutti a: G. Lemme, L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in G. Lemme (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Wolters Kluwer, Milano, 2021.

74 E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, in E. Bani, F. Di Porto, G. Luchena, E. Scotti, Lezioni di diritto dell’economia, Giappichelli, Torino, 2023, p.268.

75 Art. 1, D.D.L. Cost. n. 13.

76 A tale proposito, tra i canali di finanziamento nazionali attivabili, si richiamano diversi Fondi. Come primo, il Fondo Sport e Periferie, istituito nel 2015 per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero ed alla riqualificazione degli impianti esistenti (art. 15 D.L. 185/2015, le cui risorse sono state trasferite dal 1° gennaio 2020 al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con assegnazione al Dipartimento per lo sport ai sensi del comma 182 dell’art. 1 della L. 160/2019), oggi gestito dalla società in house Sport e Salute Spa (costituita in forza dell'art. 8 del D.L. 138/2002, convertito con modificazioni nella L. 178/2002). Quindi, di competenza dell’Istituto per il Credito Sportivo (fondato con L. 1295/1957), banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del D.Lgs. 385/1993, il Fondo per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi (L. 289/2022 poi integrato dalla L. 147/2013) ed il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive (istituito con L. 1295/1957 e recentemente incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 dal comma 618 dell’art. 1 della L. 197/2022, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

77 Considerando 43 della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, COM (2022) 0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD), testo approvato dal Parlamento Europeo il 12/07/2023.

78 Considerando 44bis della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, COM (2022) 0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD), testo approvato dal Parlamento Europeo il 12/07/2023.